Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge riconosce alle piccole imprese che occupano fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata che occupano fino a tre dipendenti e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori, agevolazioni volte a favorire l'adozione di soluzioni organizzative nei casi di maternità delle proprie dipendenti e per congedi di paternità o parentali dei dipendenti.
      2. Sono fatte salve le norme previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.